Skip to main content

Regolamento Bruxelles II ter - Moduli per questioni matrimoniali e questioni in materia di responsabilità genitoriale

Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori

Il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio (regolamento Bruxelles II ter) ha sostituito il regolamento (CE) n. 2201/2003 (regolamento Bruxelles II bis) dal 1° agosto 2022. Il nuovo regolamento si applica unicamente ai procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale al o successivamente al 1° agosto 2022.

Il regolamento Bruxelles II bis continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 1° agosto 2022 che rientrano nel relativo ambito di applicazione. Informazioni supplementari sul regolamento Bruxelles II bis: notifiche e moduli online.

Il regolamento Bruxelles II ter si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca.

Il regolamento Bruxelles II ter stabilisce quali organi giurisdizionali di quale Stato membro siano competenti in materia di responsabilità genitoriale e matrimoniale, in presenza di un elemento internazionale.

Esso stabilisce inoltre che una decisione pronunciata in uno Stato membro è riconosciuta nell'altro Stato membro senza alcuna procedura specifica supplementare. Tutte le decisioni pronunciate in uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale e applicabili sono eseguite nell'altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ("exequatur").

Esso inoltre integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 1980 precisando le norme in materia di cooperazione in caso di sottrazione internazionale di minori.

Gli Stati membri designano almeno un'autorità centrale destinata ad assistere nell'applicazione del regolamento Bruxelles II ter.

Il regolamento Bruxelles ter prevede nove moduli standard. Le notifiche degli Stati membri relativamente al regolamento Bruxelles II ter figurano qui.