CERTIFICATO DESTINATO A ESSERE RILASCIATO DALL’AUTORITÀ GIURISDIZIONALE IN SEGUITO A UNA DECISIONE CHE NEGA IL RITORNO DEL MINORE IN UN ALTRO STATO MEMBRO IN BASE UNICAMENTE ALL’ARTICOLO 13, PRIMO COMMA, LETTERA B), O ALL’ARTICOLO 13, SECONDO COMMA, O A ENTRAMBE LE DISPOSIZIONI, DELLA CONVENZIONE DELL’AIA DEL 1980 (1)
[Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio (2)]
Informazioni destinate alle persone che ricevono il presente certificato ai fini dell’articolo 29, paragrafo 5, del presente regolamento Se alla data della decisione che nega il ritorno del minore, indicata al punto 3, nessun procedimento di merito sul diritto di affidamento è già pendente nello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno, è possibile investire un’autorità giurisdizionale di tale Stato membro di una domanda di merito relativa al diritto di affidamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento. Se l’autorità giurisdizionale è adita entro tre mesi dalla notificazione della decisione che nega il ritorno del minore, una decisione risultante dal procedimento di merito relativo al diritto di affidamento che implichi il ritorno del minore in quello Stato membro sarà esecutiva in qualsiasi altro Stato membro a norma dell’articolo 29, paragrafo 6, del presente regolamento, senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento, salvo se e nella misura in cui sia dichiarata l’incompatibilità con una decisione di cui all’articolo 50 del presente regolamento, purché per la decisione sia stato rilasciato un certificato a norma dell’articolo 47. Se l’autorità giurisdizionale è adita dopo lo scadere dei tre mesi, o se non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un certificato a norma dell’articolo 47 del presente regolamento, la decisione di merito sul diritto di affidamento sarà riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri a norma del capo IV, sezione 1, del regolamento. La parte che adisce l’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno presenta a detta autorità i documenti seguenti: a) una copia della decisione che nega il ritorno del minore; b) il presente certificato; e c) se del caso, una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze di cui al punto 4.1.
Informazioni destinate all’autorità giurisdizionale che riceve il presente certificato ai fini dell’articolo 29, paragrafo 3, del presente regolamento (3) Il presente certificato è stato rilasciato in quanto il o i minori indicati al punto 5 sono stati illecitamente trasferiti o trattenuti nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale di rilascio. Il procedimento di ritorno del o dei minori a norma della convenzione dell’Aia del 1980 è stato avviato in quanto la persona indicata al punto 6.1 ha affermato che il trasferimento o mancato ritorno del minore o dei minori è avvenuto in violazione del diritto di affidamento e al momento del trasferimento o del mancato ritorno tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, o lo sarebbe stato, se non fossero sopravvenuti tali eventi, conformemente alla convenzione dell’Aia del 1980. Questa autorità giurisdizionale ha negato il ritorno di uno o più minori oggetto del procedimento unicamente in base all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo comma, o a entrambe le disposizioni, della convenzione dell’Aia del 1980. Qualora un procedimento di merito relativo al diritto di affidamento sia già pendente nello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno nel momento in cui questa autorità giurisdizionale ha reso la decisione di cui al punto 3 che nega il ritorno del minore unicamente in base all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo comma, o a entrambe le disposizioni, della convenzione dell’Aia del 1980, l’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento dispone che questa autorità giurisdizionale, se è al corrente di tale procedimento, provveda, entro un mese dalla data della sua decisione, a trasmettere all’autorità giurisdizionale investita del procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, direttamente o tramite le autorità centrali, i documenti seguenti: a) una copia della sua decisione che nega il ritorno del minore; b) il presente certificato; e c) se del caso, una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze di cui al punto 4.1 e qualsiasi altro documento indicato al punto 4.2 in appresso che questa autorità giurisdizionale reputi pertinente. L’autorità giurisdizionale investita del procedimento di merito relativo al diritto di affidamento può, se necessario, chiedere a una parte di fornire la traduzione o la traslitterazione, a norma dell’articolo 691del regolamento, della decisione e di qualsiasi altro documento allegato al presente certificato (articolo 29, paragrafo 4, del regolamento).
1. STATO MEMBRO D’ORIGINE DELLA DECISIONE CHE NEGA IL RITORNO DEL O DEI MINORI*
- Scegliere - Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
1. STATO MEMBRO D’ORIGINE DELLA DECISIONE CHE NEGA IL RITORNO DEL O DEI MINORI* (4)
2. AUTORITÀ GIURISDIZIONALE CHE HA RESO LA DECISIONE E RILASCIA IL CERTIFICATO*
2.1. Denominazione*
2.2. Recapito*
2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica*
Telefono
Fax
Indirizzo di posta elettronica
3.1. Data (gg/mm/aaaa)*
3.2. Numero di riferimento*
4. ALTRI DOCUMENTI (CHE POSSONO ESSERE COMUNICATI ALLE PARTI)*
4.1. Trascrizione, sintesi o verbale delle udienze*
4.2. Qualsiasi altro documento che l’autorità giurisdizionale reputi pertinente* (5)