CERTIFICATO CONCERNENTE UN ATTO PUBBLICO O UN ACCORDO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE
[Articolo 66, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio (1)]
IMPORTANTE
Destinato a essere rilasciato, su istanza di parte, solo se lo Stato membro che ha autorizzato l’autorità pubblica o altra autorità a redigere formalmente o registrare l’atto pubblico o a registrare l’accordo è competente ai sensi del capo II, sezione 2, del regolamento, come indicato al punto 2, e se l’atto pubblico o l’accordo ha effetti giuridici vincolanti in tale Stato membro, come indicato al punto 12.5 o 13.4. Il certificato non deve essere rilasciato se vi sono indicazioni che il contenuto dell’atto pubblico o dell’accordo sia contrario all’interesse superiore del minore.
2. LO STATO MEMBRO D’ORIGINE È COMPETENTE AI SENSI DEL CAPO II, SEZIONE 2, DEL REGOLAMENTO *
3. AUTORITÀ GIURISDIZIONALE O AUTORITÀ COMPETENTE CHE RILASCIA IL CERTIFICATO *
3.3. Telefono/Fax/Posta elettronica *