CERTIFICATO CONCERNENTE DETERMINATE DECISIONI CHE ACCORDANO UN DIRITTO DI VISITA
[Articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio (1)]
[Articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio ]
IMPORTANTE Destinato a essere rilasciato, su istanza di parte, dall’autorità giurisdizionale che ha reso la decisione solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, indicate ai punti da 11 a 14. In caso contrario, usare l’allegato III del regolamento.
2. ORGANO GIURISDIZIONALE CHE HA RESO LA DECISIONE E RILASCIA IL CERTIFICATO *
2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica *