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Regolamento Bruxelles II ter - Moduli per questioni matrimoniali e questioni in materia di responsabilità genitoriale

Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori

Il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio (regolamento Bruxelles II ter) ha sostituito il regolamento (CE) n. 2201/2003 (regolamento Bruxelles II bis) dal 1° agosto 2022. Il nuovo regolamento si applica unicamente ai procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale al o successivamente al 1° agosto 2022.

Il regolamento Bruxelles II bis continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 1° agosto 2022 che rientrano nel relativo ambito di applicazione. Informazioni supplementari sul regolamento Bruxelles II bis: notifiche e moduli online.

Il regolamento Bruxelles II ter si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca.

Il regolamento Bruxelles II ter stabilisce quali organi giurisdizionali di quale Stato membro siano competenti in materia di responsabilità genitoriale e matrimoniale, in presenza di un elemento internazionale.

Esso stabilisce inoltre che una decisione pronunciata in uno Stato membro è riconosciuta nell'altro Stato membro senza alcuna procedura specifica supplementare. Tutte le decisioni pronunciate in uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale e applicabili sono eseguite nell'altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ("exequatur").

Esso inoltre integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 1980 precisando le norme in materia di cooperazione in caso di sottrazione internazionale di minori.

Gli Stati membri designano almeno un'autorità centrale destinata ad assistere nell'applicazione del regolamento Bruxelles II ter.

Il regolamento Bruxelles ter prevede nove moduli standard. Le notifiche degli Stati membri relativamente al regolamento Bruxelles II ter figurano qui.

[it] ALLEGATO I - CERTIFICATO DESTINATO A ESSERE RILASCIATO DALL’AUTORITÀ GIURISDIZIONALE IN SEGUITO A UNA DECISIONE CHE NEGA IL RITORNO DEL MINORE IN UN ALTRO STATO MEMBRO IN BASE UNICAMENTE ALL’ARTICOLO 13, PRIMO COMMA, LETTERA B), O ALL’ARTICOLO 13, SECONDO COMMA, O A ENTRAMBE LE DISPOSIZIONI, DELLA CONVENZIONE DELL’AIA DEL 1980 (1)
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[it] ALLEGATO II - CERTIFICATO CONCERNENTE LE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE
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[it] ALLEGATO III - CERTIFICATO CONCERNENTE LE DECISIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE
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[it] ALLEGATO IV - CERTIFICATO CONCERNENTE LE DECISIONI CHE DISPONGONO IL RITORNO DI UN MINORE IN UN ALTRO STATO MEMBRO AI SENSI DELLA CONVENZIONE DELL’AIA DEL 1980\_(1) ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI PROVVISORI, INCLUSI I PROVVEDIMENTI CAUTELARI, ADOTTATI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 27, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO, CHE LE ACCOMPAGNANO
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[it] ALLEGATO V - CERTIFICATO CONCERNENTE DETERMINATE DECISIONI CHE ACCORDANO UN DIRITTO DI VISITA
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[it] ALLEGATO VI - CERTIFICATO CONCERNENTE DETERMINATE DECISIONI DI MERITO RELATIVE AL DIRITTO DI AFFIDAMENTO RESE A NORMA DELL’ARTICOLO 29, PARAGRAFO 6, E CHE COMPORTANO IL RITORNO DEL MINORE
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[it] ALLEGATO VII - CERTIFICATO CONCERNENTE LA NON ESECUTIVITÀ O LA LIMITAZIONE DELL’ESECUTIVITÀ DI TALUNE DECISIONI CHE ACCORDANO UN DIRITTO DI VISITA O CHE COMPORTANO IL RITORNO DEL MINORE E CHE SONO STATE CERTIFICATE IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO
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[it] ALLEGATO VIII - CERTIFICATO CONCERNENTE UN ATTO PUBBLICO O UN ACCORDO IN MATERIA DI DIVORZIO O SEPARAZIONE PERSONALE
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[it] ALLEGATO IX - CERTIFICATO CONCERNENTE UN ATTO PUBBLICO O UN ACCORDO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE
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