(articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)
Da compilarsi a cura dell'autorità giudiziaria
Lingua
Compilare il presente modulo nella lingua dell'autorità giudiziaria o dell'autorità a cui si invia la domanda. Il modulo è disponibile in 23 lingue ufficiali dell'Unione europea sul sito Internet del portale europeo della giustizia elettronica, all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order…, e può anche essere compilato on line. La versione nella lingua nota potrà essere utile per la compilazione del modulo nella lingua richiesta. Sul sito Internet del Portale europeo della giustizia elettronica viene inoltre indicato se un dato Stato membro accetta un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea per i documenti da indirizzare all'autorità giudiziaria (articolo 50, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) n. 655/2014).
Documentazione giustificativa
Il modulo di domanda deve essere corredato di tutta la documentazione giustificativa pertinente. Allegare anche una copia dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo») in questione.
Codici dei paesi
Quando, nel compilare il presente modulo, ci si riferisce a uno Stato membro, usare i seguenti codici:
| AT Austria |
EL Grecia |
IT Italia |
PT Portogallo |
| BE Belgio |
ES Spagna |
LT Lituania |
RO Romania |
| BG Bulgaria |
FI Finlandia |
LU Lussemburgo |
SE Svezia |
| CY Cipro |
FR Francia |
LV Lettonia |
SI Slovenia |
| CZ Repubblica ceca |
HR Croazia |
MT Malta |
SK Slovacchia |
| DE Germania |
HU Ungheria |
NL Paesi Bassi |
|
| EE Estonia |
IE Irlanda |
PL Polonia |
|
Domanda di ricorso
Gli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 stabiliscono i mezzi di ricorso esperibili da parte del debitore. L'articolo 35 del regolamento stabilisce altri mezzi di ricorso a disposizione sia del debitore che del creditore.
Qualora ci si intenda opporre all'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo, occorre presentare la domanda all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione.
Qualora ci si intenda opporre all'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, occorre presentare la domanda all'autorità giudiziaria, o, se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione in cui è ubicato il conto oggetto del sequestro.
Il sito Internet del Portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sul pagamento delle spese di giudizio nei procedimenti di ricorso avverso un'ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro interessato.
Se il presente modulo prevede l'inserimento di testo libero, quando si compila il modulo su carta usare fogli supplementari, se necessario, e numerare ogni pagina.
1. Autorità giudiziaria o autorità presso cui è depositata la domanda di ricorso