Domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari
(articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)
LEGGERE LE ISTRUZIONI ALL'INIZIO DI OGNI SEZIONE PER UNA PIÙ AGEVOLE COMPILAZIONE DEL MODULO
Lingua
Compilare il presente modulo nella lingua dell'autorità giudiziaria dello Stato membro a cui viene trasmessa la domanda. Il modulo è disponibile in 23 lingue ufficiali dell'Unione europea sul sito Internet del Portale europeo della giustizia elettronica, all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order…, e può anche essere compilato on line. La versione nella lingua nota potrà essere utile per la compilazione del modulo nella lingua richiesta dello Stato membro interessato. Sul sito Internet del Portale europeo della giustizia elettronica viene inoltre indicato se un dato Stato membro accetta, un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea per i documenti da indirizzare all'autorità giudiziaria (articolo 50, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) n. 655/2014).
Documentazione giustificativa
Il modulo di domanda deve essere corredato di tutta la documentazione giustificativa pertinente. Qualora si siano già ottenuti una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, allegare una copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità.
Codici dei paesi
Quando, nel compilare il presente modulo, ci si riferisce a uno Stato membro, usare i seguenti codici:
| AT Austria |
EL Grecia |
IT Italia |
PT Portogallo |
| BE Belgio |
ES Spagna |
LT Lituania |
RO Romania |
| BG Bulgaria |
FI Finlandia |
LU Lussemburgo |
SE Svezia |
| CY Cipro |
FR Francia |
LV Lettonia |
SI Slovenia |
| CZ Repubblica ceca |
HR Croazia |
MT Malta |
SK Slovacchia |
| DE Germania |
HU Ungheria |
NL Paesi Bassi |
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| EE Estonia |
IE Irlanda |
PL Polonia |
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Se il presente modulo prevede l'aggiunta di testo libero, e quando si compila il modulo su carta, usare fogli supplementari, se necessario, e numerare ogni pagina.
1. Autorità giudiziaria
È possibile presentare domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo») solo se l'autorità giudiziaria si trova in uno degli Stati membri cui si applica il regolamento (UE) n. 655/2014. Tale regolamento non si applica attualmente per la Danimarca e il Regno Unito.
In questa sezione deve essere identificata l'autorità giudiziaria cui si vuole presentare la domanda di ordinanza di sequestro conservativo. Nel decidere quale autorità giudiziaria scegliere, occorre considerare i criteri determinativi della competenza dell'autorità giudiziaria.
Se non si sono ancora ottenuti una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico con cui si impone al debitore di pagare il debito, la competenza in materia di emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo è dell'autorità giudiziaria dello Stato membro competente a conoscere del merito conformemente alle norme applicabili. Queste includono, in particolare, il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Maggiori informazioni sulle norme in materia di competenza figurano sul sito Internet del Portale europeo della giustizia elettronica, all'indirizzo https://e-justice.europa.eu. Un elenco di possibili criteri determinativi della competenza è riportato nella sezione 5 del presente modulo.
Ai fini del regolamento (UE) n 655/2014, il procedimento di merito comprende ogni procedimento inteso a ottenere un titolo esecutivo per il credito sottostante, inclusi, ad esempio, i procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento e i procedimenti come la «procédure de référé» francese.
Qualora il debitore sia un consumatore che ha concluso con Lei un contratto per una finalità che può essere considerata estranea alla sua attività commerciale o professionale, solo le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato possono emettere un'ordinanza di sequestro conservativo.
Se Lei ha già ottenuto una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria con cui si impone al debitore di pagare il debito, è competente per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o in cui è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria.
Se Lei ha già ottenuto un atto pubblico, è competente per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato in tale atto l'autorità giudiziaria all'uopo designata nello Stato membro in cui è stato redatto l'atto.
Una volta stabilito in quale Stato membro presentare domanda, può trovare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per l'ordinanza di sequestro conservativo sul sito Internet del Portale europeo della giustizia elettronica, all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order…. Il Portale europeo della giustizia elettronica contiene inoltre alcune informazioni sul pagamento delle spese di giudizio nei procedimenti per ottenere l'ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro interessato.
1. Autorità giudiziaria cui è presentata la domanda