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ALLEGATO I - Estratto di una decisione/transazione giudiziaria in materia di obbligazioni alimentari non sottoposta a un procedimento di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività

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Allegato I

ESTRATTO DI UNA DECISIONE/TRANSAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NON SOTTOPOSTA A UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ [articoli 20 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1)]

ESTRATTO DI UNA DECISIONE/TRANSAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NON SOTTOPOSTA A UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ [articoli 20 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [1]]

[articoli 20 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [1]]

GU L7 del 10.1.2009, pag. 1 (qui )

IMPORTANTE

Da rilasciare da parte dell’autorità giurisdizionale d’origine 

Da rilasciare esclusivamente se la decisione o la transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d’origine 

Riportare solo le informazioni indicate nella decisione o nella transazione giudiziaria ovvero portate a conoscenza dell’autorità giurisdizionale d’origine


 

1. Natura dell’atto

1. Natura dell’atto

La decisione/transazione giudiziaria è riconosciuta ed è esecutiva in un altro Stato membro senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento e senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività [articoli 17 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009].

2. Autorità giurisdizionale d’origine

2.2. Indirizzo

2.2.3. Stato membro:

2.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail:

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