Allegato I
ESTRATTO DI UNA DECISIONE/TRANSAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NON SOTTOPOSTA A UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ [articoli 20 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1)]
ESTRATTO DI UNA DECISIONE/TRANSAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NON SOTTOPOSTA A UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ [articoli 20 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [1]]
[articoli 20 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [1]]
GU L7 del 10.1.2009, pag. 1 (qui )
IMPORTANTE
Da rilasciare da parte dell’autorità giurisdizionale d’origine Da rilasciare esclusivamente se la decisione o la transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d’origine Riportare solo le informazioni indicate nella decisione o nella transazione giudiziaria ovvero portate a conoscenza dell’autorità giurisdizionale d’origine
1. Natura dell’atto
La decisione/transazione giudiziaria è riconosciuta ed è esecutiva in un altro Stato membro senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento e senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività [articoli 17 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009].
2. Autorità giurisdizionale d’origine
2.2. Indirizzo
2.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail: